Statuto dell'Associazione Filomondo ONLUS

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Costituzione

Lo statuto dell'Associazione Filomondo Onlus si compone di 25 articoliE' costituita l'Associazione non lucrativa di utilità sociale denominata "FILOMONDO ONLUS".

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici e ispirati a principi di trasparenza e di partecipazione di tutta la compagine sociale alla realizzazione degli obiettivi sociali.

L'Associazione ha sede legale in Lesmo  (Mi), via G. Marconi 13.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa provincia, nonché istituire sedi corrispondenti e sezioni staccate in altre località, anche estere.

La sua durata è illimitata. L'Associazione può essere sciolta dagli Associati secondo la procedura nell'art. 24 dello statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e segg. del D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460, l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione e l'acronimo corrispondente di "ONLUS" che costituisce il suo segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2: Finalità e scopo

L'Associazione senza fini di lucro intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori beneficenza, formazione e tutela dei diritti civili con aiuti umanitari a popolazioni, comunità, singoli che, a prescindere dallo stato sociale, credo religioso e nel rispetto della loro identità e libertà, si trovano in una reale situazione di bisogno.

Gli obiettivi prefissi saranno messi in atto sia in modo diretto tramite personale e progetti propri, sia collaborando con le differenti strutture locali e non (diocesi, missioni, enti, movimenti, organizzazioni internazionali) aventi in sé affinità coerenti ai principi e alle finalità dell'Associazione stessa.

Per raggiungere tali finalità l'Associazione intende utilizzare alcuni strumenti concreti e percorsi formativi tra i quali, a mero titolo esemplificativo:
- lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione internazionale;
 
- la realizzazione di microprogetti, mediante una cooperazione decentrata che coinvolga i beneficiari nella decisione del processo di sviluppo, attraverso la salvaguardia delle tradizioni ,
e culture locali mediante l'utilizzo di tecnologie appropriate;

- la selezione, la formazione, l'invio e il sostentamento di personale da inserire nei programmi di cooperazione; 

- l’educazione allo sviluppo sostenibile, alla pace, all'interculturalità e all'antirazzismo;

- l'attività di formazione ed informazione a tutti i livelli (scolastici, professionali, comunitari etc.),

- il sostegno a distanza a persone, progetti, istituzioni o comunità per aiutarli a realizzare il proprio percorso di vita e di autosviluppo.

Articolo 3: Attività

L'Associazione pertanto ha come scopo la promozione di qualsiasi forma di assistenza e soccorso ai bisognosi ed a coloro che vivono in condizioni di povertà e miseria, in qualsiasi parte del mondo, e lo svolgimento di tutte quelle altre attività caritatevoli che i soci membri di volta in volta stabiliranno.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità nonché per attuare il suo scopo, 1'Associazione potrà:

- promuovere e utilizzare al proprio interno l'autofinanziamento, la mobilitazione e la raccolta di risorse finanziarie (attraverso campagne di sensibilizzazione, raccolte pubbliche, spettacoli dedicati e quanto altro consentito dalla legge), quali concreti gesti di partecipazione e di condivisione dei vari progetti e di iniziative di solidarietà;

- intraprendere qualsiasi operazione che di volta in volta sarà ritenuta necessaria al fine di promuovere l'Associazione o procurare contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;

- effettuare attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica e delle comunità traendo lo spunto per avviare un'educazione alle problematiche dello sviluppo attraverso attività editoriali, periodici, conferenze, incontri, seminari, mostre e mediante ogni forma utile di comunicazione;

- promuovere, organizzare mostre, riunioni, manifestazioni ed ogni altra cosa che possa contribuire al perseguimento dello scopo dell'Associazione;

- negoziare, stipulare e dare esecuzione a qualsiasi tipo di accordo con associazioni, istituzioni, persone giuridiche o fisiche, al fine di realizzare o contribuire alla realizzazione dello scopo dell'Associazione;

nonché qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, enti, organismi, società, istituti di ricerca anche mediante appositi accordi e convenzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II – SOCI

Articolo 4: Ammissione

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e coloro che ne fanno richiesta scritta, recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti e la cui domanda viene accolta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo (ordinari).

Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato.

Il Consiglio Direttivo può istituire anche un albo di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "benemeriti" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione. I "sostenitori" ed i "benemeriti", se non sono soci, non hanno diritto di voto. I sostenitori possono finanziare direttamente al proprio nome o al nome di persone ad esse care, progetti e borse di studio.

Articolo 5: Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Il numero degli Associati è illimitato e tutti hanno parità di diritti e doveri.

Ciascun Associato maggiore d'età ha diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti (ove presenti), nonché per la nomina degli Organi dell'Associazione.

Articolo 6: Perdita della qualità di socio

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per decesso;
- per mancato versamento della quota Associativa per l'anno sociale in corso;
- per accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto. In questo caso la delibera di esclusione è adottata dall'Assemblea             
dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo con una maggioranza dei tre quarti dei presenti.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei Soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Articolo 7: Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione. La quota Associativa a carico degli Associati è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. E' annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

Gli Associati hanno il diritto:
- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa corrente, e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;

Gli Associati sono obbligati:
- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività preventivamente concordate; ,
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI

Articolo 8: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente e il Vicepresidente

L'Assemblea può inoltre costituire:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Garanti
- Il Comitato per i progetti con compiti di supporto consultivo presieduto di regola dal Presidente dell'Associazione.

Articolo 9: Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:
- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la deliberazione delle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione, nominando in tal caso uno o più liquidatori.

L'Assemblea è presieduta di regola dal Presidente del consiglio direttivo.

Articolo 10: Convocazione

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del mese di Aprile per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo mediante lettera inviata ai singoli soci almeno 10 giorni prima dalla data di prima convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno della prima.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto o per un mezzo telematico agli Associati ed è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo, di un decimo degli Associati oppure di un revisore dei conti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere comunicato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 11: Oggetto delle delibere assembleari

I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- nominare il Comitato per i progetti su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione, gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito all'esclusione degli Associati;
- nominare uno o più liquidatori e deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'Associazione).

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dagli eventuali scrutinatori, questi ultimi nominati dall'Assemblea.

Articolo 12: Validità dell'Assemblea e Votazioni

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

Ciascun Associato può essere portatore di non più di due deleghe scritte di altri soci impossibilitati a partecipare.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per l'Assemblea straordinaria e per le richieste di modificazione dello Statuto e di scioglimento e liquidazione dell'Associazione per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei Soci con la maggioranza dei voti.

Hanno diritto di voto e di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e che siano in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

Articolo 13: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti. Resta in carica tre esercizi sociali e i suoi componenti possono essere, rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Del Consiglio Direttivo fa parte per cooptazione, se non eletto per altro titolo, almeno un rappresentante per ciascuno dei gruppi missionari zonali di Lesmo, Parre, Urgnano e di altri gruppi eventualmente costituiti in Italia.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il Segretario ed il Tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le esigenze dell'Associazione e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti del Comitato progetti con voto consultivo.

La convocazione è fatta per iscritto, anche per mezzo telematico, di regola almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno da discutere. In casi urgenti la convocazione può essere fatta con mezzi adeguati almeno due giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi in ogni località della Lombardia a secondo delle esigenze.

Il Consiglio Direttivo può stipulare protocolli di collaborazione con enti per costituire rapporti sinergici nell'ambito di identiche finalità progettuali.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono validamente adottate a maggioranza assoluta, con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli, nominando in ordine il primo risultato non eletto dalle precedenti elezioni. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- entro la fine del mese di Febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro la fine del mese di Aprile;
- entro il quindici (15) dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo delibera le quote Associative per l'anno successivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Articolo 14: Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizi;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato progetti;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli Associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 15: Segretario

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo per il periodo di tre (3) esercizi sociali rinnovabili.

Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Libro dei Soci.

Il Segretario che non fa parte del Consiglio Direttivo partecipa al Consiglio stesso con voto consultivo.

Articolo 16: Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo per il periodo di tre (3) esercizi sociali rinnovabili.

Il Tesoriere tiene la cassa sociale e ne risponde al Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri contabili, illustra il bilancio e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci, effettua le riscossioni ed i pagamenti.

Il Tesoriere che non fa parte del Consiglio Direttivo partecipa al Consiglio stesso con voto consultivo.

Articolo 17: Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Essi possono presenziare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

In caso di cessazione di uno dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando in ordine il primo risultato non eletto dalle precedenti elezioni. I Revisori così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti (accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo);
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Associato;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito libro delle riunioni dei Revisori dei Conti.

Articolo 18: Collegio dei Garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti, scelti anche tra i non Soci.

I Garanti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Garanti nel corso dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando in ordine il primo risultato non eletto dalle precedenti elezioni. I Garanti così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Collegio dei Garanti.

Gli Associati e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Garanti la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sempre che possano formare oggetto di compromesso, relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto ed altre derivanti dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

I Garanti sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli Associati e l'Associazione, nonché le controversie tra Associati ed Associati, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Articolo 19: Remunerazione e durata delle cariche sociali

L'eventuale remunerazione delle cariche sociali deve essere stabilita dall'Assemblea prima della nomina nel rispetto dell'art. 10, comma 6, del D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460 e sue variazioni. E' fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione. Le cariche hanno la durata di tre esercizi sociali e possono essere riconfermate.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 20: Patrimonio Sociale ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi degli Associati nonché dalle quote associative;
- contributi di privati, di istituti di credito, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche; - contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali;
- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- proventi di marginali attività produttive e commerciali eventualmente esercitati;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche, non esplicitamente destinato ad incremento patrimoniale.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli Associati.

Articolo 21: Bilancio e Contabilità

Il bilancio sociale si chiude i1 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro la fine del mese di Febbraio, devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione.

Il Bilancio, assieme alla relazione degli amministratori, viene depositato in copia presso la sede legale nei giorni precedenti l'Assemblea e sino all'approvazione, affinché i Soci possano prenderne visione e chiederne copia a spese del richiedente.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Articolo 22: Avanzi di gestione

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto del comma 6 dell'art. 10, D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo, che nei casi  imposti o consentiti dalla legge.

TITOLO V - RESPONSABILITA'

Articolo 23: Responsabilità ed assicurazione

I Volontari dell'Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. 

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24: Modifiche e Scioglimento

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25: Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, e al D.Leg. 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.


 

 

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